Statuti Parkinson Svizzera

Art. 1: Nome

Parkinson Svizzera (Parkinson Schweiz, Parkinson Suisse) è un’Associazione ai sensi degli art. 60ss CC con sede presso il Segretariato centrale. Parkinson Svizzera è un’associazione di utilità pubblica, indipendente e neutrale dal profilo politico e confessionale. Essa opera su tutto il territorio svizzero.

Art. 2: Scopo

Parkinson Svizzera ha per scopo

  • la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle persone toccate dalla malattia di Parkinson*, come pure la loro integrazione ottimale nell’ambiente sociale al fine di preservarne la migliore qualità di vita possibile
  • l’informazione delle persone toccate dalla malattia di Parkinson, delle autorità e dell’opinione pubblica in merito a tutti gli aspetti della malattia di Parkinson
  • la promozione e il sostegno di gruppi regionali di auto-aiuto
  • il sostegno della ricerca scientifica e della formazione continua in tutti gli ambiti della malattia di Parkinson.
    * Con l’espressione «persone toccate dalla malattia di Parkinson» si intendono i pazienti e i loro congiunti.

Art. 3: Collaborazione con organizzazioni analoghe

Parkinson Svizzera persegue uno scambio d’esperienze il più possibile esaustivo e la collaborazione interdisciplinare con altre leghe della salute e organizzazioni di auto-aiuto svizzere, come pure con società Parkinson estere.

Art. 4: Affiliazione

Parkinson Svizzera si compone di:

  • persone fisiche quali membri individuali
  • due persone fisiche che vivono nella stessa economia domestica quali membri familiari
  • persone giuridiche quali membri collettivi
  • membri onorari.

La qualità di membro si acquisisce mediante una dichiarazione scritta di adesione.

La qualità di membro si estingue con la morte nel caso delle persone fisiche, rispettivamente con la sua risoluzione nel caso delle persone giuridiche, oppure mediante dichiarazione scritta di dimissione con effetto per la fine di un esercizio. L’affiliazione si estingue inoltre se il membro è in arretrato con il pagamento di due quote annuali.

Per ragioni importanti, l’Assemblea generale ha la facoltà di escludere un membro dall’Associazione.

L’Assemblea generale può nominare membro onorario chi si è particolarmente distinto con la sua attività a favore dell’Associazione o della ricerca sulla malattia di Parkinson.

Ai membri individuali, collettivi e onorari spetta un voto, mentre i membri familiari hanno diritto a due voti.

Art. 5: Organi dell’Associazione

  • l’Assemblea generale
  • Il Comitato
  • Il Comitato direttivo
  • Il Consiglio peritale
  • La Commissione della ricerca
  • l’Ufficio di revisione.

Art. 6: Assemblea generale

L’Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all’anno. Il Comitato ha la facoltà di convocare Assemblee straordinarie. Un’Assemblea generale straordinaria deve inoltre essere convocata se ciò è richiesto per iscritto da almeno un quinto dei membri. 

Il Comitato convoca i membri per iscritto comunicando l’ordine del giorno almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea. Le proposte dei membri all’attenzione dell’Assemblea devono pervenire al/alla Presidente dell’Associazione almeno 60 giorni prima dell’Assemblea generale.

All’Assemblea generale competono i seguenti compiti:

  • approvazione del rapporto annuale e del conto annuale verificato dall’Ufficio di revisione
  • nomina del/della Presidente, degli altri membri del Comitato e dell’Ufficio di revisione
  • fissazione delle quote annuali
  • fissazione della data dell’Assemblea generale successiva
  • nomina di membri onorari
  • modifiche degli Statuti.

Art. 7: Comitato

Il Comitato è nominato per un mandato di due anni e si compone di almeno nove membri. 

Esso comprende in particolare:

  • il/la presidente
  • il/la vice presidente
  • l‘incaricato/a delle finanze e del controlling
  • almeno un/una malato/a di Parkinson
  • almeno un congiunto di un/una malato/a di Parkinson
  • almeno un/una rappresentante di un gruppo di auto-aiuto
  • almeno un/una rappresentante del corpo medico
  • almeno un/una rappresentante di altre professioni del settore sanitario
  • un/una giurista.

In seno al Comitato devono essere adeguatamente rappresentati i settori reperimento di mezzi finanziari, attività d’investimento, contatti politici e comunicazione, come pure le diverse regioni nazionali.

Sono ammesse le funzioni plurime.

Il coordinamento delle attività svolte dal Comitato, dal Consiglio peritale, dalla Commissione della ricerca e dal Comitato direttivo deve essere garantito mediante la doppia occupazione di singole posizioni in seno a questi organi.

Art. 8: Compiti del Comitato

Il Comitato gestisce gli affari dell’Associazione che gli Statuti o il Comitato stesso non attribuiscono ad altri organi, e in particolare:

  • la pianificazione strategica
  • il reperimento e l’amministrazione dei mezzi finanziari dell‘Associazione
  • l’approvazione del preventivo per l’esercizio successivo
  • la preparazione dei lavori dell’Assemblea generale
  • la nomina del/della Presidente e dei membri del Consiglio peritale e dei membri della Commissione della ricerca
  • le proposte per la nomina di membri onorari
  • la rappresentanza dell’Associazione verso l’esterno e la designazione degli aventi diritto di firma
  • la regolamentazione dell’affiliazione ad altre organizzazioni.

Il Comitato deve svolgere mansioni di vigilanza nei confronti del Direttore, rispettivamente della Direttrice.

Il Comitato può delegare determinate mansioni e competenze al Comitato direttivo. I dettagli devono essere disciplinati in un Regolamento separato.

Art. 9: Comitato direttivo

Di regola, il Comitato direttivo è composto:

  • dal/dalla Presidente
  • dal/dalla Vicepresidente
  • dall’incaricato/incaricata delle finanze e del controlling
  • da un/una rappresentante del corpo medico
  • da un/una giurista.

Se del caso, il/la Presidente può chiamare a consulto altri membri del Comitato a sostegno del Comitato direttivo.

Art. 10: Ufficio di revisione

L’Assemblea generale nomina per un mandato di un anno tre revisori dei conti o una società di revisione. Questi ultimi verificano la tenuta dei conti dell’Associazione e redigono un rapporto all’attenzione dell’Assemblea generale.

Art. 11: Direzione

Il Direttore/la Direttrice è nominato/a dal Comitato. Egli/ella dirige il Segretariato centrale attendendosi alle direttive del Comitato e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato e del Comitato direttivo.

Art. 12: Gruppi di auto-aiuto

I gruppi regionali di auto-aiuto costituiscono parti integranti dell’Associazione svizzera del morbo di Parkinson prive di una propria personalità giuridica. La loro attività e il loro finanziamento sono disciplinati dal regolamento per i gruppi di auto-aiuto.

Art. 13: Consiglio peritale

Il Consiglio peritale è costituito di regola da neurologi e altri medici interessati alla malattia di Parkinson, come pure da altri specialisti che si occupano della malattia di Parkinson e delle persone che ne sono colpite, quali specialisti di altre professioni del settore sanitario, dell’assistenza sociale, della psicoterapia e della giurisprudenza. 

I membri del Consiglio peritale forniscono una consulenza specialistica al Comitato e alla Direzione e li sostengono nell’attività d’informazione ai sensi dell’art. 2, per esempio nell’ambito dell’elaborazione di pubblicazioni, dell’organizzazione di conferenze e dell’evasione delle domande dei pazienti.

Art. 14: Commissione della ricerca

La Commissione della ricerca si compone di neurologi, neurochirurghi e altri specialisti il cui numero risponde alle esigenze di una valutazione scientificamente inappuntabile delle richieste. Fanno altresì parte della Commissione il/la rappresentante del corpo medico in seno al Comitato direttivo e l’incaricato/a delle finanze e del controlling.

La Commissione della ricerca valuta le richieste, decide in merito ai contributi alla ricerca e ne stabilisce l’ammontare sulla scorta del preventivo annuale. La Presidenza della Commissione della ricerca spetta al/alla Presidente del Consiglio peritale.

Art. 15: Comitato di patronato

Il Comitato di patronato si compone di personalità che si impegnano per le necessità delle persone toccate dalla malattia di Parkinson offrendo un contributo ideale, personale o di altra natura.

Art. 16: Finanze e responsabilità

Per l’adempimento dei propri obblighi, Parkinson Svizzera dispone dei seguenti mezzi:

  • quote annue
  • donazioni e legati
  • elargizioni dell’ente pubblico
  • altre elargizioni.

Per gli impegni Parkinson Svizzera risponde esclusivamente il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 17: Revisione degli Statuti, scioglimento dell’Associazione

La decisione riguardante le revisione degli Statuti è presa dall’Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto in occasione di un’Assemblea generale straordinaria. Anche a questo fine è richiesta una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio rimanente dopo l’estinzione di tutti i debiti sarà devoluto a una persona giuridica di utilità pubblica, di diritto pubblico o privato, avente scopo uguale o analogo. Essa lo dovrà impiegare in conformità con quanto previsto dall’art. 2 dei presenti Statuti.

Art. 18: Disposizioni finali

I presenti Statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale ordinaria del 12 giugno 2021. Essi sostituiscono integralmente tutte le versioni precedenti.

Il Presidente
Elmar Zwahlen

La Direttrice
Susanne Egli

Pdf Statuti

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